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#1 (permalink) |
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Spettro
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Prefazione:
è noto che la stragrande maggioranza degli acquirenti non sia per nulla a conoscenza dei propri diritti di consumatore e tantomeno sappia districarsi nelle complicate clausole di garanzia. Pertanto questo thread si apre per convogliare tutte quelle problematiche, conoscenze ed esperienze in materia di garanzie, siano esse sia italiane che europee. Quindi si cercherà di dare agli utenti del forum il maggior numero di informazioni possibili per poter avere in mano uno strumento efficace da contrapporre alla furbizia e alla poco attenta osservanza delle disposizioni in materia di garanzie da parte dei venditori. Questo thread non deve essere confuso con il “Shop Online– affidabilità e serietà, feedback” Ultima modifica di Hunterfoxer : 26-10-2010 alle ore 19.39.09 |
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#2 (permalink) |
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Spettro
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Dunque una riflessione sulle responsabilità del venditore.
Se è vero, come è vero che la normativa Europea sulle garanzie prevede, che per difetti di conformità,i rivenditori sono responsabili diretti del prodotto venduto per almeno due mesi. Cioè che il difetto di conformità va segnalato AL VENDITORE entro due mesi dal momento in cui è riscontrato. È il venditore che deve prestare la garanzia, perciò se dice di rivolgersi direttamente al produttore o a qualche altro centro assistenza è lo stesso che sta mancando ad un obbligo di legge. Allora si può pensare che es. un TV con garanzia Europa anche se con solo tre pixel difettosi debba essere sostituito con un intervento di tipo RMA. Il venditore è tenuto, IN TEMPI RAGIONEVOLI, a riparare o sostituire l’oggetto. Ove questa operazione non sia possibile o non riesca nell’intento (per esempio perché due o più volte l’oggetto riparato ripresenti lo stesso vizio dopo poco tempo) il compratore ha diritto a chiedere, a sua scelta, di riavere indietro i soldi restituendo il bene (risoluzione del contratto) oppure di pattuire una congrua riduzione del prezzo in ragione del minor valore dell’oggetto difettoso. Fermo restando i soliti 10gg. per la restituzione di un prodotto che non corrisponde a quanto avevamo pensato. |
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#3 (permalink) |
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Spettro
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è bene tener presente che uno stratagemma frequente che usano i venditori per negare la garanzia è affermare che un determinato difetto è stato causato dal compratore successivamente all’acquisto. Ad esempio, è capitato che qualcuno subisse questo “tentativo” qualche tempo fa a seguito di un difetto riscontrato ai cristalli liquidi dello schermo del cellulare. Il venditore disse che probabilmente l’aveva schiacciato in tasca, e dunque la riparazione non sarebbe stata coperta da garanzia. Ebbene, fate attenzione, la legge al riguardo è chiara: “Salvo prova contraria, SI PRESUME che i difetti di conformità che si manifestano NEI PRIMI SEI MESI della consegna del bene esistessero già a tale data”, con la conseguenza che, a meno che il venditore non abbia un filmato probatorio del fatto che avete causato voi il danno, la garanzia è dovuta in ogni caso, e non valgono le supposizioni del venditore sulla vostra “colpevolezza”
È importante altresì sapere che a seguito di una riparazione o sostituzione la garanzia RIPARTE per due anni riguardo al pezzo sostituito o riparato. Se è sostituito l’oggetto in toto, esso si considera come appena acquistato ai fini della garanzia. |
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#6 (permalink) |
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Spettro
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Scusate ho una quesito da porvi relativo agli acquisti on line.
Questo è quanto accaduto : il 31.12.2010 compro un oggetto su un sito on line, per il quale mi dava disponibilità a partire dal 10.01.2011 procedo cmq con l'acquisto inserisco i dati e invio ordine. in data 04.01.2011 (oggi) mi arriva una mail dal rivenditore on line che si scusa e mi scrive : Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, siamo spiacenti di doverLa informare che non possiamo accettare il Suo ordine (rif. xxxxxxx), effettuato in data 31/12/2010, relativamente ai seguenti prodotti, in quanto non sono più disponibili e non possiamo indicare una data certa per il loro riassortimento: guardo sul sito e il prodotto è indicato come disponibile a partire dal 10.01.2011 e ovviamente ad un prezzo diverso. Secondo voi, considerando il fatto che non ho fretta, come posso ottenere il prodotto al prezzo da loro indicato? Avete avuto esperienze simili? grazie in anticipo |
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#7 (permalink) | |
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Spettro
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Citazione:
Tanto per capire, hai effettuato solo l'ordine oppure hai anche pagato? Appena ho un momento do' un'occhiata al nuovo regolamento comunitario sul commercio, comunque ad occhio se non hai pagato non dovresti avere diritti o prelazioni, indipendentemente dalla scorrettezza del venditore. Cordialmente |
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#8 (permalink) | |
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Spettro
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Citazione:
Ora io non posso avere quello che loro volevano vendere? qualche diritto dovrei averlo o no? grazie in anticipo. |
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#9 (permalink) | |
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Spettro
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Citazione:
Intanto devi rivedere la comunicazione (contratto) che ti hanno inviato e se sulla stessa è stato riportato la durata della validità dell’offerta e del prezzo. Altrimenti hanno violato l’art.3 comma (i) del D.L. n.185/1999, che lo prevede. Altresì potrebbero aver violato alcuni articoli (ai sensi del D L n. 206/2005) riguardanti la pubblicità dei prodotti (vedi sotto, dopo la fine del DL n.185) LEGGI IL SEGUENTE: Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" Art. 3. Informazioni per il consumatore 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4. Art. 4. Conferma scritta delle informazioni 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo' presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami. LEGGI IL SEGUENTE: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" Art. 19. Finalità 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Art. 20. Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; Art. 21. Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti. p.s. Adesso vedi tu quello che vuoi fare. Tutto con calma, ragionaci e poi magari gli scrivi citando gli articoli (magari solo il primo) e ponendo questi, un po' alla volta. Devi decidere tu come agire, tutt'al più non ti rispondono. Io personalmente mi sono fatto la mail certificata che ha la validità della raccomandata e così senza andare in posta e spendendo solo due euri al mese mi gestisco meglio le controversie. Cordialmente |
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#10 (permalink) |
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Spettro
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Davvero grazie.
Provvederò sicuramente. Nel frattempo ho già inviato loro due segnalazioni, senza alcuna risposta o contatto ovviamente. Il mio ordine rimane nella pagina "stato ordini" con scritto annullato. Attualmente il prodotto presso di loro è disponibile (ovviamente non al prezzo indicato al 31.12.2010), al che ho chiesto che mi venga inviato ma per ora solo silenzi, proverò a contattarli telefonicamente lunedì. Ho dei tempi da rispettare per evetuali ricorsi legali? grazie ancora, nel caso posso disturbarti privatamente?
Ultima modifica di Freccia_Blu : 15-01-2011 alle ore 11.38.10 |
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#11 (permalink) | |
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Spettro
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Citazione:
un consumatore incazzato con chi vende e con chi dovrebbe tutelarci. Tornando al discorso il DL citato non prevede sanzioni specifiche per chi non rispetta l’articolo 3, resta comunque il fatto che il contratto è stato presentato non rispettando quanto previsto dal comma (i)dell’art.3. Diverso sarebbe stato se il contratto avesse riportato la durata dell’offerta e loro non volessero mantenerla. Avresti dovuto a suo tempo richiedere l’offerta con la formulazione esatta. Adesso potresti fare solo un esposto, oppure cercare di fare pressione (una cosa intelligente). Il mio consiglio, se posso, è quello di fargli presente l’irregolarità e poi eventualmente, gli farai notare che la cosa non può passare inosservata, visto anche che sei un appassionato e che frequenti diversi forum ecc;ecc,ecc; Per i tempi legali di presentazione non mi pare di avere letto nulla al di fuori del diritto di recesso. Ti ricordo infine che esiste un thread sul gradimento degli shop online. Quindi questa finisce qui. Grazie Ultima modifica di carlino49 : 15-01-2011 alle ore 17.54.02 |
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#12 (permalink) |
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Spettro
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Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
Art. 52. Informazioni per il consumatore 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53. 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ************************************************* Questo articolo dovrebbe essere sempre citato nei contratti via WEB, quindi prima di procedere ad un'acquisto verificate sulle norme di VENDITA o altrimenti chiedete una conferma via mail, che riporti la durata della validità e dell' offerta del prezzo. Buona spesa a tutti. |
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#13 (permalink) |
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Spettro
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Buon di,
oggi volevo riportare l’esperienza fatta da Freccia_blu al quale non era stato riconosciuto il contratto stipulato, che in pratica none era altro che: - aver fatto l’ordine - conferma d’ordine - autorizzazione alla transazione (in pratica pagamento contestuale alla spedizione, però l’oggetto non è stato spedito) Quindi contratto regolare stipulato a mezzo servizio telematico. Tra me e lui si era a suo tempo concordato di citare, al venditore, gli articoli di cui al al post n.9 del presente thread. Dopo varie telefonate e mail rivendicando quanto riportato dal " Codice del Consumo” e dal "Regolamento europeo in materia di contratti a distanza" il venditore online ha rimesso in vendita l’oggetto al prezzo precedentemente concordato. In conclusione: vale sempre la pena di provare, provare e provare ancora, questo fa bene a tutti quanti i consumatori. Mi raccomando NON MOLLATE MAI !!!!!!!!!
Ultima modifica di carlino49 : 19-02-2011 alle ore 08.58.52 |
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#16 (permalink) | |
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Quantum Paradigma
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Citazione:
ufficiale che rilascia la garanzia ufficiale...........
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#19 (permalink) | |
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aRKoWdeeO!
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Citazione:
perchè (qualora anche me li citassi) nel mondo reale non funziona proprio così', ma per nulla.. un pezzo sostituito dopo 18 mesi non si prende certo 24 mesi di ulteriore garanzia (gliene rimangono 6..) sulle riparazioni spesso il tempo è di soli 3 mesi. ti faccio l'esempio di apple, chè pur usando pezzi ricondizionati fino a X volte, ti dà solo tre mesi di garanzia sulle riparazioni.. e stop.. che sai un disco fisso da 100€ o una scheda logica da 700.. e dubito apple si comporti in maniera contraria alla legge, piuttosto al limitare.. ![]() sempre apple mi fa venire in mente una cosa molto importante di cui si parla poco (e qua per nulla ), la differenza tra la garanzia del produttore vera e propria e quella di conformità data dal venditore.. l'utente pecorone medio pensa che adesso siano "due anni e stop" e non ci sia differenza tra il primo e il secondo anno e sappiamo tutti che non è propriamente così.. non torno a citare apple col suo schifido anno singolo di garanzia (estensibile a tre pagando, ovvio) che mi par di sparare sulla croce rossa
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#20 (permalink) |
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Spettro
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URGENTE RAGAZZI ,non vogliono darmi il diritto di usufruire del recesso per un tv samsung 51d8000
questa la conversazione : alex: del diritto di recesso numero ordine 69879 del 31/07/2011 Ass. Clienti generale: non lo può fare Ass. Clienti generale: ieri ci ha chiamato dicendo che il prodotto ha un problema Ass. Clienti generale: non possiamo accettare il recesso per prodotto già utilizzati Ass. Clienti generale: e per di più con un problema Ass. Clienti generale: deve contattare direttamente samsung se vuole risolvere il problema del pixel speonto alex: il diritto di recesso si applica in qualsiasi situazione Ass. Clienti generale: Futek srl - Normativa per esercizio del diritto di recesso Ass. Clienti generale: legga qui alex: .......... non fosse soddisfatto del suo acquisto potrà esercitare il suo diritto di recesso entro e non oltre i 10 giorni dalla ricezione dell'oggetto (lo scrivete voi ) dovro pur controllare lo stato della tv prima di verificare se mi soddisfa o meno Ultima modifica di gallofriulano : 05-08-2011 alle ore 11.36.05 |
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